Bonus per la formazione
Oggetto: Bonus per la formazione dei docenti
In base a quanto previsto dalla L. 107/2015, tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno ricevuto/riceveranno la somma di 500 euro sullo stesso conto corrente sul quale viene normalmente accreditato lo stipendio. Questo, in attesa della vera e propria Carta elettronica del docente che sarà attivata nel 2016.
Sono destinatari di tale bonus tutti i docenti di ruolo delle scuole statali che risultavano in servizio alla data del 9 ottobre. I docenti assunti successivamente riceveranno anche loro il bonus, sempre di 500 euro, entro un mese dalla data dell’assunzione.
Come indicato dalla circolare inviata dal MIUR e allegata alla presente circolare, la Carta può essere utilizzata per:
- Acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
- Acquisto di hardware e di software;
- Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; 4.
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche;
- Ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all’art.1,comma 124, della legge n.107 del 2015.
I docenti dovranno presentare alla scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l’utilizzo della somma. Se la documentazione non risulterà conforme, sarà incompleta o presentata oltre il 31 agosto, ovvero non presentata, la somma sarà recuperata con l’erogazione riferita al 2016/17.
Il controllo della documentazione è affidato ai revisori dei conti.
Il Ministero si riserva di pubblicare una successiva nota per fornire ulteriori dettagli sull’attività di rendicontazione.