Ultima modifica: 22 Aprile 2011
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Criteri di assegnazione per i collaboratori scolastici

Criteri d’ordine generale deliberati dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto e del Testo Unico 297/94 quali parametri di riferimento per l’assegnazione del personale ATA ai plessi.

Circ.109_bis

Criteri assegnazione per i collaboratori scolastici

  1. Garantire la presenza in servizio in ogni plesso di almeno una unità di personale di ruolo attribuendo la precedenza a quanti già assegnati alla sede nel corso del corrente anno, al fine di salvaguardare la continuità nell’espletamento del servizio.
  2. Garantire la copertura di tutte le attività previste dal Piano Offerta Formativa e dalle delibere degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità dell’organizzazione scolastica.
  3. Ricorso alla graduatoria d’Istituto per il personale a Tempo Indeterminato.
  4. Consentire la diretta domanda scritta formulata dal personale non di ruolo che ha prestato servizio nel corrente anno e richieda il ripristino e mantenimento della stessa sede ove nel corrente anno ha già operato.
  5. Qualora vi siano più concorrenti non di ruolo aspiranti al medesimo plesso si farà ricorso alla graduatoria provinciale per il personale a Tempo Determinato.
  6. Rispetto di quanto previsto dalla legge 104/92 e norme annesse.
  7. Garantire le pari opportunità consentendo la possibilità che in ogni plesso vi possa eventualmente essere la presenza fino al 50% di personale maschile e del 50% di personale femminile.
  8. Accoglienza della richiesta di variazione di sede dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato, anche per necessità dell’Amministrazione, purché debitamente motivata.
    Qualora non fosse possibile dare corso alla domanda per concorrenza di più richieste, l’assegnazione avverrà in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri stabiliti nella tabella dei trasferimenti d’ufficio allegata al Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità in vigore, fatto salvo il rispetto della normativa di legge.
    “Le richieste possono essere rigettate dal Capo d’Istituto con provvedimento scritto debitamente motivato ai sensi di quanto previsto dall’ art.468, dall’art.396 lettera f del Testo Unico 297/94 e dall’art.25 del Decreto legge 165/2001. Di tale provvedimento dirigenziale scritto viene data contestuale comunicazione, oltre che all’interessato/a, anche, alle R.S.U. d’Istituto;
  9. A richiesta formale scritta del personale interessato per l’utilizzo in sedi diverse da quelle ove si è svolto il proprio servizio nel corrente anno scolastico o qualora venga meno il posto nella sede medesima, verrà utilizzato quale parametro di riferimento e calcolo l’anzianità di servizio di istituto ed annessi punteggi e calcoli previsti dalla normativa vigente;
  10. Per quanto attiene il nuovo personale in ingresso nell’Istituto che non abbia esplicato servizio nel nostro Istituto nel corrente anno le eventuali istanze e “desiderata” di detto personale verranno subordinate alle opzioni del restante personale così come previsto dai punti precedenti sopra riportati.
  11. N.B. in prima operazione si assegnerà il personale di ruolo, in secondo operazione si assegnerà il personale a tempo determinato. secondo i criteri sopra menzionati.
  12. L’assegnazione dei compiti di servizio viene effettuata tenendo presente:
  • obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
  • professionalità individuali delle persone.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Michele Falco

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