Ultima modifica: 30 Novembre 2011
Home > Circolari > D.M. n. 5669 Disturbi Specifici di Apprendimento

D.M. n. 5669 Disturbi Specifici di Apprendimento

Normativa ragazzi con certificazione di DSA: linee guida per la programmazione annuale personalizzata

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO

Via Udine, 6 – 25080 Botticino Mattina
CF 80064290176

Tel. 030 2693113 –   Fax: 030 2191205

 

Prot. n. 3782/C27       

Botticino, 21/11/2011

  • A tutti  gli insegnanti di scuola infanzia – primaria – sec. I° grado
    dell’Istituto Comprensivo di Botticino
  • Atti

OGGETTO: D.M. n. 5669 del 12/07/2011 sui Disturbi Specifici di Apprendimento

 In attuazione della legge relativa ai Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico n°170 dell’8/10/2010, quest’estate il MIUR ha emanato il Decreto n. 5669, insieme alle Linee guida  del 12 luglio 2011.

E’ opportuna una lettura attenta di tutta questa normativa, che si allega via mail, ma in particolare si segnala la parte che segue, di cui è necessario tener conto in vista della programmazione annuale personalizzata per i ragazzi con certificazione di DSA:

Articolo 6

Forme di verifica e di valutazione

1…………

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

  • certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
  •  richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
  •  approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possonosu richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Distinti saluti

Il dirigente scolastico reggente
Dott. Michele Falco

Allegato

  •  [attachments docid=1233 force_saveas=”0″ logged_users=”0″]

 

 

 

Lascia un commento

Devi fare il log in per inserire un commento.




I cookie ci aiutano a migliorare il sito. Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi