Ultima modifica: 7 Giugno 2013
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Accesso al pubblico

CAPO X :  ACCESSO AL PUBBLICO

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Art. 62: Accesso di estranei ai locali scolastici
Art. 63: Criteri per l’assenso all’uso degli edifici scolastici


Art. 62  Accesso di estranei ai locali scolastici

  1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe  persone estranee all’Amministrazione in funzione di “esperti” a sup­porto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
  2. E’ vietato l’accesso nell’edificio scolastico, dove si svolgono le attività didattiche, di persone estranee e comunque non fornite di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato
  3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
  4. Durante le ore di apertura della scuola è possibile accedere:
    • al locale dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti;
    • all’Ufficio di Presidenza e di segrete­ria durante l’orario di apertura dei medesimi.
  5. I tecnici che operano alle dipendenze della  Amministrazione  Comunale  possono accedere ai lo­cali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni.
  6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di ricono­scimento

Art. 63 Criteri per l’assenso all’uso degli edifici scolastici

La scuola interagisce con la comunità nella realizzazione dell’azione formativa ed è quindi sensibile agli apporti, alle iniziative e agli interventi promossi dalle agenzie educative e culturali operanti nel territorio.

Tale logica di apertura va correlata ad un’esigenza garantista dei compiti istituzionali della scuola e regolativa di rapporti corretti riguardo alle competenze e alle funzioni specifiche.

I Comuni, quali enti proprietari degli edifici scolastici, possono disporre la temporanea concessione in  uso dei locali della scuola, previo assenso del  Consiglio di Istituto .Il Consiglio di Istituto defi­nisce i seguenti criteri di massima cui vincolare il proprio assenso connesso a conseguenti condi­zioni e modalità applicative:

  • riconoscimento della priorità all’uso scolastico;
  • utilizzo dei locali per attività e manifestazioni che non siano in contraddizione con i fini e la funzione della scuola e che non presentino, anche indirettamente, aspetti palesemente com­merciali;
  • tutela dei beni patrimoniali con assunzione di responsabilità per danni arrecati alle attrezzature e ai locali;
  • salvaguardia delle condizioni igienico – sanitarie con l’obbligo di un’accurata pulizia dei  locali;
  • revoca del parere positivo, qualora una delle garanzie richieste venga disattesa.

I genitori rappresentanti di classe/sezione che intendano utilizzare i locali per riunioni o attività attinenti alla programmazione scolastica, dovranno inoltrare domanda scritta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima. In questo caso il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto alla concessione dell’uso dei locali.

Analogamente il Dirigente è delegato da Consiglio di Istituto ad autorizzare, eccezionalmente, l’uso dei locali scolastici da parte di Associazioni o Enti che dovranno comunque inoltrare richiesta in Direzione con un preavviso di almeno 10 giorni.
La richiesta dovrà essere inoltrata , possibilmente, entro il mese di giugno per le attività che si svolgeranno nell’anno scolastico successivo.




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