Ultima modifica: 7 Giugno 2013
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Personale docente

CAPO II
Personale docente

   docente

L’art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull’istruzione) definisce la funzione docente come “esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in attività individuali e attività collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio.


Art. 18
Indicazioni sui doveri dei docenti

  • I docenti devono trovarsi a scuola  cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere, sorvegliare e condurre ordinatamente nelle aule gli alunni. . Della presenza in servizio fa fede la timbratura sul cartellino di presenza.
  • La puntualità è necessaria; i ritardi abituali non saranno tollerati.Viene meno ai suoi doveri sia l’insegnante che arriva in ritardo, sia l’insegnante che, benché  presente, non svolga il compito di vigilanza , sia l’insegnante che sospenda l’attività didattica senza valido motivo e senza predisporre che alla sorveglianza dei propri alunni provvedano altri docenti o collaboratori scolastici.
  • I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
  • Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe dovrà predisporre che essa  sia affidata a un collaboratore scolastico o un collega affinché  vigili sugli alunni.
  • E’ inoltre vietato espellere l’alunno dall’aula per punizione; lasciandolo incustodito potrebbe compiere qualche azione incontrollata o pericolosa per se stesso e per gli altri
  • Per nessun motivo gli alunni possono essere trattenuti o lasciati nelle aule oltre l’orario scolastico.

In considerazione della responsabilità civile, penale e disciplinare gravante sui docenti,  si raccomanda inoltre

  • la sorveglianza degli alunni di colleghi assenti, temporaneamente distribuiti nelle classi dall’insegnante fiduciario presente nel plesso (o in caso di assenza di questi dall’insegnante con maggiore anzianità di servizio), in attesa dell’insegnante supplente
  • la comunicazione alle famiglie, con congruo anticipo, di ogni eventuale sospensione o variazione di orario delle lezioni.
  • Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione.
  • Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo, in modo da contattare la famiglia per invitarla a regolarizzare la giustifica.
  •  La normativa vigente  prevede che anche per l’assenza superiore a   cinque giorni, non è previsto il  certificato medico. Così pure non è previsto il certificato medico al rientro da malattie infettive.
  • In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
  • Ciascun docente deve esigere il rispetto dell’orario di inizio , avvisando per iscritto , tramite il Dirigente Scolastico, i genitori, qualora il fatto dovesse diventare un’abitudine.
  • Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni e collaborano con i colleghi delle altre classi. L’intervallo deve durare solo il tempo stabilito (che è scandito dal relativo suono della campana). L’intervallo, in caso di bel tempo potrà essere svolto all’aperto sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora, che si apposteranno negli spazi di sorveglianza a loro assegnati dai responsabili di plesso.
  • Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
  • Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l’autorizzazione in Presidenza o al docente presente in classe. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito, con i genitori o una persona da loro delegata. I genitori firmeranno sul registro stesso, mentre i delegati esibiranno anche un documento di riconoscimento La segreteria  predisporrà annualmente per classe un elenco aggiornato degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico: la copia di tale elenco , inserita nel registro di classe, verrà utilizzata  dal docente nel rispetto del D.Lg. 196/2003  . L’elenco verrà aggiornato e completato in relazione ad ogni variazione.
  • I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza.
  • In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico
  • Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
  • Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita.
  • I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. È’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
  • Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’ edificio scolastico accessibile agli alunni, in particolare della scuola dell’infanzia e primaria. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza
  • E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
  • La vigilanza sugli alunni, sia in aula che fuori, implica anche il controllo delle attrezzature e/o giochi usati dagli alunni stessi. Pertanto, se una determinata attrezzatura o un gioco non risultassero sicuri per deterioramento o manomissione, gli insegnanti devono vietarne l’uso agli alunni e informare direttamente la Direzione.
  • Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati dai docenti o dai collaboratori scolastici in Direzione. I danni riscontrati, provocati volontariamente,  vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.( vedi art. 27)

Il Consiglio d’Istituto potrà stabilire periodicamente la quantificazione dei risarcimenti dei danni in relazione agli eventi che si sono verificati 

  • Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati.
  •  I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, né i telefoni della scuola per motivi personali, salvo che per motivi gravi e urgenti.
  • I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
  •  I docenti devono avvisare le famiglie tramite diario o libretto personale ( per gli alunni della scuola secondaria di primo grado) circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte.
  • Gli insegnanti presenti alla mensa educheranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani….) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi perché adottino un corretto comportamento.
  • Il ricorso alla Direzione  per problemi di ordine disciplinare va limitato alle situazioni particolarmente gravi e problematiche e sempre comunque facendo percepire all’alunno lo stretto rapporto di collaborazione esistente fra il docente e il dirigente.



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